Il legislatore introduce una novità: ogni sacerdote (vescovo o presbitero) che ha la facoltà abituale di rimettere i peccati la può esercitare in tutto il mondo (“ubique”: cfr. can. 967, par. 2-3). Il caso “sui generis” di Roma...
Il legislatore introduce una novità: ogni sacerdote (vescovo o presbitero) che ha la facoltà abituale di rimettere i peccati la può esercitare in tutto il mondo (“ubique”: cfr. can. 967, par. 2-3). Il caso “sui generis” di Roma...